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Trasferimento di abitazione - cambio di residenza nel territorio comunale

Servizio attivo

I cittadini residenti sono tenuti a comunicare i cambiamenti di abitazione entro venti giorni dall'avvenuta variazione della loro dimora abituale ad altro indirizzo del territorio comunale.

Argomenti:
Residenza
Municipium

Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che si trasferiscono in un'altra abitazione e cambiano quindi residenza nel territorio comunale.

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Descrizione

I cittadini residenti sono tenuti a comunicare i cambiamenti di abitazione entro venti giorni dall'avvenuta variazione che ha comportato lo spostamento della loro dimora abituale ad altro indirizzo del territorio Comunale. L'obbligo della comunicazione del cambio di abitazione sussiste anche quando il cittadino varia la sua residenza ad altro interno nell'ambito del medesimo edificio.

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Come fare

I cittadini rendono le dichiarazioni utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli predisposti dal Ministero dell'Interno disponibili in questa pagina nella sezione Documenti.

Il richiedente compila il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. Il modulo deve essere sottoscritto anche dalle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.

Alla dichiarazione devono essere allegate copie del documento d'identità di tutti i sottoscrittori. La fotocopia del documento d'identità deve essere leggibile. I cittadini presentano le dichiarazioni anagrafiche nelle modalità previste utilizzando il modulo disponibile a seguire in questa pagina nella sezione Documenti.

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Cosa serve

Gli allegati necessari sono indicati nel modello di domanda.

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Cosa si ottiene

Trasferimento di abitazione - cambio di residenza nel territorio comunale.

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Tempi e scadenze

I tempi di conclusione del procedimento sono di 45 giorni.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.

Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.

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Contatti Utili

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Più informazioni su

Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente (art. 116 C.d.S.)

Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13 del Codice della Strada, sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 del Codice della Strada e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza. Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.

Per evitare code in più uffici, al cittadino che presenta la dichiarazione allo sportello viene consegnato anche il modello per la denuncia della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARI. Per la sua corretta compilazione è necessario conoscere le generalità del proprietario, i mq occupati e i dati catastali obbligatori (foglio, particella e sub) dell'unità abitativa occupata.

Si ricorda che è necessario inviare all'Ufficio Tributi nelle modalità previste la dichiarazione di cancellazione relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'immobile precedentemente occupato qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • abitazione restituita al proprietario
  • abitazione venduta
  • abitazione vuota e priva di utenze

Grazie ai collegamenti informatici esistenti e alle comunicazioni periodiche, l'Anagrafe nazionale è fonte di informazione delle variazioni di indirizzo intervenute per l'Anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate), quella sanitaria (AST), per l'INPS, l'ISTAT, la Motorizzazione civile e per gli altri servizi comunali.

Se la richiesta di cambio di indirizzo viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto o all'Autorità giudiziaria competente.

Normativa di riferimento

LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Gli uffici si trovano al secondo piano della sede comunale di Viale Alcide De Gasperi 124 e nella sede di Via Turati 2 a Porto d'Ascoli e rispettano gli orari indicati nell'apposita tabella.

Attenzione: i totem tagliacode interrompono l'erogazione dei biglietti 15 minuti prima degli orari di chiusura.

 

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2026, 11:43

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