Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i concessionari che richiedono un'autorizzazione demaniale per la realizzazione di opere di protezione fuori dalla stagione balneare.
Descrizione
Il titolare di concessione demaniale marittima che intenda realizzare, per i mesi che non rientrano nella stagione balneare, delle recinzioni o protezioni in genere dello stabilimento balneare e/o installare delle barriere frangivento per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento, è tenuto a presentare apposita istanza all’ufficio demanio marittimo del Comune, utilizzando uno dei seguenti modelli disponibili nella sezione modulistica in fondo a questa pagina, a seconda del caso:
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modello denominato istanza_recinzioni_barriere Frangivento_invernali per l'installazione di recinzioni o protezioni in genere e/o barriere frangivento. Tale modello andrà debitamente compilato, sottoscritto e tempestivamente trasmesso a mezzo posta elettronica certificata sia al Servizio amministrativo e demanio marittimo del Comune che all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche - Sezione Operativa di San Benedetto del Tronto. Si precisa che, una volta che il concessionario avrà ottenuto il rilascio di entrambi i suddetti titoli autorizzatori, demaniale e doganale, sarà sufficiente per gli anni successivi comunicare l’intenzione di realizzare recinzioni/protezioni e/o barriere frangivento, al di fuori della stagione balneare, con le medesime modalità, dimensioni, caratteristiche e collocazione riportati negli elaborati tecnici precedentemente autorizzati. Si rende disponibile il modello di comunicazione da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata sia al Servizio amministrativo e demanio marittimo del Comune che all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche - Sezione Operativa di San Benedetto del Tronto;
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modello denominato istanza_cumuli_sacchi_protezione_invernali, da utilizzare nel caso in cui s’intendano realizzare, alternativamente, cumuli o sacchi a protezione delle strutture balneari, in conformità a quanto previsto dall’art. C.1.1.4 del Piano Regionale di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC); in questo caso, per l’Agenzia delle Dogane, è sufficiente una semplice comunicazione fin dal primo anno, mentre, a livello demaniale, sarà necessario il rilascio di un’apposita autorizzazione solo per il primo anno, mentre, per gli anni successivi, basta comunicare l’intenzione di realizzare cumuli oppure sacchi di protezione, al di fuori della stagione balneare, con le medesime modalità, dimensioni, caratteristiche e collocazione riportati negli elaborati tecnici precedentemente autorizzati, come da specifico modello di comunicazione accluso alla presente.
Scopo della normativa sul punto è garantire, anche fuori dalla stagione balneare (dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, in base all’art. 2 del Regolamento Comunale sulle norme per l’utilizzazione del litorale marittimo del Comune per finalità turistiche e ricreative), la massima visitabilità degli stabilimenti balneari, l’accessibilità al mare e la visibilità di quest’ultimo dalla passeggiata del lungomare, in modo che l’impatto estetico delle recinzioni stesse sia il più possibile limitato e vengano preservati la naturalità e il decoro dell’area. A tal fine, è senz’altro auspicabile la scelta di non istallare alcun tipo di recinzione; qualora s’intenda, invece, proteggere lo stabilimento balneare con delle protezioni, queste devono essere rispettose della normativa applicabile alla tipologia scelta.
Come fare
La domanda è presentata utilizzando il modello disponibile nella sezione modulistica in fondo a questa pagina corredato da marca da bollo da € 16,00.
Nel caso di domanda (non di “comunicazione”, ove ammessa in base a quanto innanzi illustrato) è allegata anche l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria e una marca da bollo euro € 16,00 (ulteriore rispetto a quella da apporre alla domanda): sono disponibili nella sezione modulistica, in proposito, i modelli di autocertificazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, uno per la marca apposta sulla domanda e l’altro in cui riportare gli estremi della marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzatorio.
Cosa serve
Versamento dei diritti di segreteria
Due marche da bollo da € 16,00.
Cosa si ottiene
Rilascio di autorizzazione demaniale per la realizzazione di opere di protezione fuori dalla stagione balneare
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, salve le sospensioni e interruzioni previste dalla legge.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Normativa di riferimento
- Art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione
- normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche: vigente Piano Regolatore di Spiaggia, Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC), con particolare riferimento all’art. 17 rubricato «accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari», Regolamento Comunale sull’utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative, nonché vigente normativa in materia, come precisato anche nelle vigenti licenze demaniali;
- art. 8.5 delle N.T.A. del Piano GIZC, in base al quale «(…) deve essere sempre e a chiunque consentito l’accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione anche al di fuori della stagione turistico-balneare», così come previsto ed evidenziato anche tra le condizioni speciali delle vigenti Licenze Demaniali e disciplinato dalla normativa di settore, in special modo l’art. 1, comma 251 della Legge n. 296/2006;
Per quanto riguarda la realizzazione di cumuli o sacchi a protezione delle strutture balneari, deve avvenire in conformità a quanto previsto dall’art. C.1.1.4 del Piano Regionale di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC).
Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2026, 13:31