Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere o presentare istanza per CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.
Descrizione
Novità introdotte per la comunicazione inizio lavori asseverata
Il decreto individua quali siano le opere edilizie per la cui realizzazione sia necessario presentare al Comune la CILA che richiede l’intervento di un tecnico abilitato che sottoscrive la relazione asseverata.
Di seguito si elencano sommariamente gli interventi soggetti a CILA, riferiti ai punti corrispondenti alla tabella A, allegata al Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, cosiddetto Decreto SCIA 2, alla quale si rimanda per una più completa indicazione degli interventi stessi e per i riferimenti alle disposizioni di legge ivi indicate:
- Manutenzione straordinaria leggera consistente in opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti degli edifici, realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici senza alterazione della volumetria e senza mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso. Sono altresì consentiti frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari con spostamento delle pareti interne sempre che non riguardino parti strutturali di cui al punto 3 della tabella.
- Restauro e risanamento conservativo leggero consistenti in interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio con possibilità di mutamento della destinazione d’uso: sono ammessi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo stesso di cui al punto 5 della tabella.
- Eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (punto 22 della tabella).
- Interventi residuali: la CILA è utilizzata, oltre che per le opere di cui sopra, per gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia soggetti rispettivamente all’attività edilizia libera, al permesso di costruire ed alla SCIA di cui al punto 30 della tabella.
- Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro abitato temporanee che abbiano carattere geognostico, esclusa la ricerca di idrocarburi di cui al punto 31 della tabella.
- Movimenti di terra non inerenti l’attività agricola di cui al punto 32 della tabella.
- Serre mobili stagionali con strutture in muratura di cui al punto 33 della tabella.
- Realizzazione di pertinenze minori consistente in opere che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aeree non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale di cui al punto 34 della tabella.
Ulteriori opere soggette a CILA, secondo l’art.5 della Legge regionale del 20 aprile 2015 n.17.
- Realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria di edifici esistenti che non rientrano tra quelli oggetto di attività edilizia libera.
Importante
L’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali allegati alla CILA, deve essere conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia; non deve esservi interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi sono acquisiti secondo le disposizioni di cui all’articolo 19-bis, commi 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. A tal proposito si veda la sottosezione 1.2 della tabella A allegata al Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222.
Termini per l'inizio dei lavori
Le opere possono essere iniziate contestualmente alla presentazione della CILA al Comune ma solo dopo aver acquisito gli altri titoli di legittimazione, autorizzazioni o titoli espressi, se dovuti.
Modulistica
La CILA è valutata solo se presentata mediante Sportello Unico dell'Edilizia utilizzando il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/.
Le CILA pervenute in modo difforme sono irricevibili, pertanto l'eventuale esecuzione dei lavori è da considerarsi in assenza di titolo abilitativo e soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Come fare
L'istanza deve essere inoltrata tramite il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/.
Cosa serve
Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina.
Cosa si ottiene
CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.
Tempi e scadenze
Non vengono riportate informazioni.
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Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2026, 12:36