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Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Legge 9 gennaio 1989, n. 13

Servizio attivo

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 ha previsto un contributo per finanziare interventi destinati a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere contributo per finanziare interventi destinati a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati che siano in possesso di invalidità civile o certificato di cui all’art. 3 co. 3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992.

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Descrizione

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 prevede un contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il contributo è concesso in misura percentuale rispetto alla spesa sostenuta. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate. La domanda deve essere presentata entro il primo marzo di ogni anno, munita di marca da bollo da € 16,00, affinché possa essere finanziata dalla Regione Marche per l”anno in corso.

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Come fare

Gli interessati o i famigliari presentano nelle modalità previste domanda di contributo utilizzando il modulo disponibile a seguire in questa pagina nella sezione Documenti.

Documenti da allegare:

  1. Certificato medico in carta libera attestante l'handicap con difficoltà di deambulazione.

  2. Copia del verbale di invalidità civile.

  3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché la difficoltà di accesso o fruizione degli spazi interni, accompagnata da copia del documento di identità.

  4. Preventivo di spesa dei lavori da realizzare (facoltativo).

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Cosa serve

Marca da bollo da € 16,00.

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Cosa si ottiene

Un contributo in percentuale rispetto alla spesa sostenuta per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

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Tempi e scadenze

Termine massimo per la chiusura del procedimento: 30 giorni dal verificarsi delle condizioni descritte. La liquidazione del contributo avviene solo dopo la rendicontazione all’ufficio delle spese sostenute dal richiedente, trasmessa nelle modalità previste.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.

Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.

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Accedi al servizio

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Contatti Utili

Sara Rivosecchi : 0735794516
Sara Rivosecchi : rivosecchis@comunesbt.it
Centralino : 07357941
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2026, 16:17

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