Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti in situazione di sfratto a causa di morosità incolpevole.
Descrizione
Il Comune pubblica periodicamente un bando per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole e l’erogazione del contributo di sostegno ai nuclei familiari titolari di contratto di locazione sottoposti a procedura di sfratto.
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dell’affitto per la perdita o consistente riduzione del reddito familiare per varie cause (licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, cessazioni di attività libero - professionali o di imprese, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito familiare).
Può accedere al contributo l’inquilino moroso incolpevole :
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che abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a euro 26.000;
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che sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
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che sia titolare di un contratto di abitazione regolarmente registrato e risieda nell'alloggio da cui è sfrattato da almeno un anno;
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che abbia cittadinanza italiana o di un Paese dell'Ue o possieda un regolare titolo di soggiorno;
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che non sia proprietario di altro immobile adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Costituisce criterio preferenziale la presenza in famiglia di ultrasettantenni o minori o persone invalide.
Come fare
Gli interessati presentano nelle modalità previste domanda di contributo utilizzando il modulo disponibile a seguire in questa pagina nella sezione Documenti.
Cosa serve
Documenti indicati nel modulo di domanda.
Cosa si ottiene
L’erogazione del contributo di sostegno ai nuclei familiari in condizione di morosità incolpevole.
Tempi e scadenze
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Normativa di riferimento
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Art. 6, comma 5, del Decreto Legge n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;
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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/05/2014;
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Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 82 del 30/01/2017 avente a oggetto L. 28.10.2013 n. 24 L. 80/2015 – Revoca DGR n. 1119/2014 e n. 125/2015 – Approvazione nuove linee guida per l’utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
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DDPF 11.05.2017 n. 30/EDI (reperibile sul medesimo indirizzo internet).
Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2026, 10:16