Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad autenticare le sottoscrizioni per passaggi di proprietà di beni mobili registrati.
Descrizione
L'articolo 7 del DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale ha previsto che questo tipo di autenticazione può essere richiesta sia agli uffici comunali che ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista - STA - che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, eccetto l'importo dei diritti di segreteria che deve comunque essere corrisposto.
Lo Sportello Telematico dell'Automobilista è attivato presso:
- gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
- gli uffici provinciali della Motorizzazione civile;
- le delegazioni degli Automobile Club e gli studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.
Come fare
Per ottenere l'autenticazione è necessario presentarsi presso gli uffici dei Servizi demografici e statistica negli orari di apertura al pubblico muniti di:
- documento d'identità in corso di validità (passaporto, carta identità, patente)
- documenti che certificano la proprietà del bene mobile registrato (certificato di proprietà, carta di circolazione, foglio complementare, libretto di immatricolazione dell'imbarcazione...)
- dichiarazione da sottoscrivere.
La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario. In caso di persone giuridiche deve essere presentato anche l'atto che autorizza alla firma (visura camerale).
Per chi ha il foglio complementare – veicoli immatricolati prima del 1993 il venditore deve presentare, oltre al foglio complementare, una dichiarazione di vendita unilaterale da firmare alla presenza del funzionario incaricato all’autentica e sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici di venditore ed acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e codice fiscale, oltre al prezzo di vendita.
Per chi ha il certificato di proprietà cartaceo - CDP - veicoli immatricolati dal 1993 in poi:
- i quadri “M” e “T” del certificato di proprietà, devono essere interamente compilati indicando tutti i dati anagrafici dell’acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) ed il prezzo di vendita.
- il venditore appone la propria firma nel quadro “T” del certificato di proprietà alla presenza del funzionario incaricato che contestualmente provvede all’autentica della firma nei modi previsti dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Per chi ha il certificato di proprietà digitale - CDPD.
Dal 5 ottobre 2015, il certificato di proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l'attuale documento cartaceo.
Tutte le persone in possesso del nuovo certificato di proprietà, in caso di vendita del veicolo, si recano al PRA muniti di ricevuta di possesso del certificato e provvedere a materializzarlo, rendendolo cartaceo. Solo dopo aver ottenuto dal PRA la materializzazione del certificato di proprietà sarà possibile ottenere l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.
- I quadri “C” e “G” del certificato di proprietà devono essere interamente compilati indicando tutti i dati anagrafici dell’acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) e il prezzo di vendita.
- il venditore appone la propria firma nel quadro “G” del certificato di proprietà digitale - CDP - alla presenza del funzionario incaricato che contestualmente provvede all’autentica della firma nei modi previsti dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Cosa serve
€ 0,52 per diritti di segreteria e marca da bollo di € 16,00.
Cosa si ottiene
Autenticazione delle sottoscrizioni per passaggio di proprietà di beni mobili registrati
Tempi e scadenze
L'autentica è effettuata nello stesso giorno della richiesta in presenza della documentazione richiesta e compilata in ogni sua parte; per passaggi di proprietà relativi a imbarcazioni e aeromobili gli interessati devono depositare all'operatore di sportello i documenti relativi; l'autentica è effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo al deposito della documentazione.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
La competenza del comune è limitata unicamente all'autentica della firma a sottoscrizione della dichiarazione di vendita.
L'autentica della firma presso l'anagrafe non esaurisce il procedimento. Per il completamento della pratica le operazioni necessarie per la trascrizione del passaggio di proprietà del bene alienato e pagamento delle relative imposte, l'atto è successivamente portato a uno STA - Pubblico Registro Automobilistico, oppure Ufficio Motorizzazione, una delegazione degli Automobile Club oppure un'agenzia o studio di consulenza automobilistica - direttamente dall'acquirente entro i termini di legge.
Rivolgendosi quindi a uno sportello telematico dell'automobilista si può autenticare la firma ed espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà in un unico momento.
Normativa di riferimento
Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2026, 14:05