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Vademecum per la presentazione di liste e candidature

Le indicazioni utili per la corretta presentazione dei documenti

Ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026, 13:07

Argomenti :
Elezioni

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale deve essere effettuata alla Segreteria del comune dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione, ossia dalle ore 8 del 24 aprile 2026 alle ore 12 del 25 Aprile 2026. La segreteria, sita in Viale De Gasperi 124, sarà aperta per la presentazione delle liste nei seguenti orari:

  • 24 Aprile 2026: dalle ore 8:00 alle ore 20:00
  • 25 Aprile 2026: dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Il Segretario Generale ha diramato una circolare che indica le modalità con cui verrà svolta questa fase.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3, ossia da 16 a 24 e nessuno dei due generi (maschile e femminile) può essere rappresentato in misura inferiore ad 1/3 né superiore ai 2/3 dei candidati per garantire le quote rosa (vedi Tabella parità dei generi) .

A) INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

La presentazione della lista è subordinata alla raccolta della firma di non meno di 200 e non più di 400 elettori residenti del comune (sottoscrittori) in appositi moduli. Le firme possono essere raccolte fin da subito sul modulo cosiddetto “ATTO SEPARATO” e alcune nell’ATTO PRINCIPALE (Allegato. n. 1) tutte raccolte e autenticate alla presenza di un pubblico ufficiale (Autenticatore) individuato tra le sottostanti categorie:

  • Notaio;
  • Sindaco
  • Assessori Comunali e Provinciali (provincia di Ascoli Piceno)
  • Presidente del Consiglio Comunale
  • Segretario Comunale
  • Consiglieri Comunali e Provinciali (non è più necessaria alcuna comunicazione di disponibilità al Sindaco o Presidente della Provincia in quanto la specifica capacità di autentica è insita nella funzione)
  •  Funzionari/dipendenti comunali incaricati ufficialmente dal Sindaco
  •  Avvocati iscritti all’Albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza i cui nominativi siano tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.

 I moduli per la raccolta delle firme dovranno essere compilati in stampatello completi dei dati anagrafici dei sottoscrittori (cognome, nome, luogo e data di nascita) e riportare il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni candidato e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, la firma e gli estremi del documento di identità. La sottoscrizione delle liste è riservata ai soli residenti del comune di San Benedetto del Tronto, maggiorenni e con diritto di voto.

ATTENZIONE:

1. lo stesso soggetto non può sottoscrivere più di una lista (pena ammenda da euro 200 a euro 1.000).

2. gli autenticatori non possono essere sottoscrittori della lista di cui autenticano le firme.

3. i candidati non possono essere sottoscrittori della lista in cui si candidano (Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 6350 del 17/09/2021).

Una volta completata la raccolta delle firme e apposta l’autentica delle stesse da parte dell’autenticatore legittimato, l’Ufficio Elettorale del Comune provvederà entro 24 ore al rilascio del certificato collettivo di iscrizione alle liste elettorali.

B) DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE E L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

1. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura (vedi punto 3) il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale (vedi allegato 1). Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessati (vedi punto 4).

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 16 e non superiore a 24. Il candidato alla carica di Sindaco, inoltre, deve dichiarare di non aver accettato candidature in altro Comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D. Lgs. 267/2000 (vedi punto 3). La dichiarazione di accettazione della candidatura del Sindaco (Allegato 2) con contestuale indicazione del collegamento alla/e liste elettorali e il suo certificato elettorale devono essere allegati in originale all’atto della presentazione della lista. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 16 e non superiore a 24.

2. Dichiarazione di presentazione della lista

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta firmata dagli elettori presentatori della lista (sottoscrittori) sugli appositi moduli (si veda al punto A) muniti di contrassegno di lista, nome e cognome del candidato Sindaco collegato e dei candidati a consigliere comunale unitamente al programma amministrativo che verrà poi pubblicato all’albo on-line del Comune. Tale dichiarazione dovrà contenere l’indicazione di 2 delegati (allegato 4) incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l’Ufficio Centrale, nonché a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. I delegati possono essere scelti anche tra i candidati o tra i sottoscrittori della lista.

3. Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di consigliere comunale unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità. Ciascun candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale dovrà compilare apposito modello di dichiarazione di accettazione della candidatura (Allegato 2 per accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, Allegato 3 per l'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale, Allegato 5 per l'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco con firma digitale, Allegato 6 per l'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale con firma digitale), la quale dovrà essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti indicati al punto A) (Autenticatori), e una contestuale o separata dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) in cui attestano l’inesistenza di cause di incandidabilità previste dalla legge (art. 58 del D.Lgs. 267/2000 e artt. 10 e 12 del D.Lgs. 235/2012). Il candidato alla carica di Sindaco deve anche dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale.

4. Dichiarazione autenticata dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. I delegati di lista i cui nominativi sono individuati nell’atto principale di presentazione della lista devono dichiarare il collegamento alla candidatura del Sindaco con atto firmato e autenticato (vedi punto 2).

5. Certificati attestanti l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica e certificazione del casellario giudiziario La presentazione delle candidature va corredata del certificato attestante l’iscrizione del candidato alla carica di Sindaco e di consigliere comunale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (proprio comune di residenza anagrafica), rilasciato dall’Ufficio Elettorale oppure scaricabile dal diretto interessato dalla piattaforma dell’Anagrafe Nazionale della Pubblica Amministrazione (https://www.anagrafenazionale.interno.it). Dovrà inoltre essere prodotto certificato del casellario giudiziario di cui all’art. 24 del DPR n. 313/2002, acquisibile anche tramite delegato.

6. Modello di contrassegno di lista (ALL. A)

Ogni lista di candidati dovrà presentare, insieme agli altri documenti, anche un modello del contrassegno su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea, per la riproduzione dello stesso sul manifesto e sulle schede di votazione (si vedano le istruzioni ministeriali al link in calce).

7. Programma amministrativo

Unitamente alla lista dei candidati si provvederà alla presentazione di un sintetico programma amministrativo del candidato alla carica di Sindaco. Sarà poi reso pubblico all’albo on-line del comune (artt. 71 e 73 del D. Lgs. 267/2000).

8. Mandatario elettorale (Allegato 7 e Allegato 8 per la firma in digitale  predisposti dalla Corte d’appello) 

C) CANDIDATI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

A norma del D.L.gs. 197/1996, in seguito alla direttiva comunitaria, è stata estesa la capacità elettorale attiva e passiva, per le elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, seppur limitatamente alla candidatura a consigliere comunale essendo riservate ai soli cittadini dell’Unione Europea italiani le cariche di Sindaco e Vice Sindaco. Pertanto, i cittadini dell’Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, dovranno presentare in aggiunta alla documentazione richiesta ai cittadini italiani, i seguenti documenti:

1. dichiarazione contenente la propria cittadinanza, l’attuale residenza e l’indirizzo nello Stato Estero di origine;

2. un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;

* 3. richiesta, ove non ne siano già in possesso, della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune presentata nei termini di legge (art. 3, comma 1, D.Lgs. 197/1996), ossia non oltre il 14 aprile 2026, 5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

*Si precisa che recentemente il Consiglio di Stato si è pronunciato circa l’inderogabilità dell’attestato di cui al punto 2, affermando che l’articolo 5 del D.Lgs. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato al fine di garantire il principio di parità di trattamento in ambito comunitario. Pertanto l’attestato di cui al punto 2 può essere validamente sostituito da un’autodichiarazione del candidato cittadino UE in cui afferma di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell’ordinamento del suo Stato membro di origine e facendo autenticare la propria firma da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della Legge n. 53/1990. La Commissione Elettorale Circondariale potrà chiedere l’attestato medesimo in presenza di motivate esigenze che impongano una verifica del contenuto dell’autodichiarazione. Tutti i certificati, le autentiche e documenti richiesti per la presentazione delle candidature sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria

D) OBBLIGO DI PUBBLICITA’

L’art. 1, comma 14, della Legge 9 Gennaio 2019, n. 3, come sostituito dall’articolo 38-bis, comma 7, lettera a) del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito, in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative, l’obbligo per i partiti e movimento politici, che si presentano alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato sindaco o consigliere comunale:

    • curriculum vitae

    • certificato rilasciato dal casellario giudiziale

I diretti interessati potranno anche delegare i rappresentanti legali dei partiti o movimenti politici nonché delle liste, oppure persone di loro fiducia, a presentare richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale, anche on line. Se il certificato viene richiesto dopo che i comizi siano stati già convocati e i candidati richiedenti il certificato dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che la richiesta è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritti dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà. L’omessa pubblicazione dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste, pur non comportando l’esclusione delle liste e dei candidati da parte della Sommissione Elettorale Circondariale, determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 Gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 12.000 a Euro 120.000. Si raccomanda la massima tempestività nel comunicare tali dati anche al comune in considerazione dell’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’ente entro il 7° giorno antecedente le votazioni.

Si avverte che il presente Vademecum costituisce una semplificazione delle dettagliate istruzioni ministeriali per la presentazione e l’ammissione delle liste pubblicato sul sito del Ministero degli Interni liberamente consultabile al link: https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-amministrative-ed2026 il cui contenuto è ufficiale e fa fede per tutto quanto ivi contenuto.

L’Ufficio Elettorale e quello della Segreteria Generale anche nei giorni precedenti alle candidature restano a disposizione per chiarimenti e supporto finalizzati alla corretta presentazione della documentazione richiesta dalle norme.


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