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Informazioni e adempimenti per i candidati e le liste Elezioni comunali 2026

Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2026, 12:31

Rendiconto delle spese elettorali alla Corte di Appello
Adempimenti richiesti alle liste dalla Corte dei Conti

Si segnala che per tutte le Liste partecipanti alla competizione elettorale del 24 e 25 maggio; il rappresentante di ciascuna lista (o comunque qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista: candidato, capolista ecc.) ha l’obbligo di trasmettere direttamente al Collegio regionale di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per le Marche, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, un rendiconto in cui trovino compiuta evidenza tutte le spese sostenute dalla singola formazione politica per la campagna elettorale, corredata da idonea documentazione giustificativa e dalla indicazione delle relative fonti di finanziamento.

Si richiama l’attenzione, in particolare, sui seguenti aspetti:

  • il rendiconto deve essere presentato anche le formazioni politiche che non abbiano sostenuto spese e non abbia ricevuto finanziamenti, oppure le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati. In caso di coalizioni la Corte dei Conti ritiene ammissibili anche rendiconti cumulativi
  • il rendiconto deve essere sottoscritto dal rappresentante di lista o comunque da qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista (in tal caso specificandone la natura), e inviato direttamente alla Sezione Regionale di Controllo (indirizzo PEC sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it)

Su espressa richiesta della Corte dei Conti, il Comune di San Benedetto del Tronto trasmetterà all’organo di controllo l’elenco nominativo delle liste di candidati presenti alle elezioni del 24 e 25 maggio  ed eventuale ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026.

Tale peculiare funzione di controllo sui rendiconti di partiti, movimenti e liste, si affianca e non si sostituisce a quello svolto dalla Corte di Appello in ordine alle spese sostenute dai singoli candidati. 

La Corte dei Conti richiama l'attenzione sulla circostanza per cui dall'inosservanza di quanto sopra può discendere l'applicazione di rigorose sanzioni.

Designazione del mandatario elettorale
Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati della lista medesima, deve essere comunicata:

  • al Segretario Generale del Comune, entro il giovedì precedente l’elezione in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata, utilizzando di preferenza l’apposito modello

Oppure

  • direttamente al presidente di seggio, esclusivamente in formato cartaceo, il sabato pomeriggio precedente l’elezione, durante le operazioni di autenticazione delle schede oppure la domenica mattina, purché prima dell’inizio della votazione

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati, se prodotta in forma cartacea, deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1 della legge n.53/1990 e s.m.e i.. Non è necessaria l’autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

La legge non prevede che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati. I rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune di San Benedetto del Tronto (art.16, comma 2 della legge n.53/1990)"


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