Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati alla corretta gestione di veicoli fuori uso abbandonati.
Descrizione
I veicoli abbandonati sono pericolosi per l'ambiente e per le persone. Spesso vengono utilizzati da chi cerca di recuperare pezzi e parti ancora utili. Questi rottami contribuiscono a creare nella città un senso di degrado e di incuria per l’ambiente. Ecco perchè è utile intervenire immediatamente per controllare la situazione e rimuovere il rottame.
Prendere in carico la segnalazione di un veicolo abbandonato impone alla polizia municipale di attivare procedure previste da normative molto rigide, che mirano a tutelare da un lato l’ambiente e la sicurezza, dall’altra i cittadini, talvolta i proprietari del veicolo abbandonato.
Il veicolo è qualificato rifiuto nel momento in cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, così come definito dall’art. 183 D.Lgs n.152/06 Testo Unico per l’Ambiente.Per i veicoli fuori uso in evidente stato di abbandono, appartenenti alle categorie M1 ed N1 del codice della strada, ovvero: autovetture, autoveicoli, o mezzi destinati al trasporto di merci aventi massa non superiore a 3,5 t, giacenti in aree pubbliche,“spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale”, e private, la normativa di riferimento per il conferimento ai centri di raccolta autorizzati, è D. Lgs. 209/2003. Le caratteristiche che debbono avere questi mezzi destinati alla demolizione sono: privi di targhe, di copertura assicurativa, di elementi strutturali e/o meccanici indispensabili alla circolazione. Per le restanti categorie di veicoli, sopra non menzionate, ovvero:
- motoveicoli;
- veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente;
- veicoli per il trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t;
- rimorchi; tricicli; macchine agricole, se in stato di abbandono, la procedura per il conferimento ai centri di raccolta autorizzati è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 460/1999.
In relazione alla dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 1999, si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 del Codice della strada. Pertanto, l'area ad uso pubblico che rileva ai fini dell'applicazione del D.M. n. 460 del 1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale.
Come fare
Gli interessati presentano nelle modalità previste la segnalazione utilizzando il modulo disponibile a seguire in questa pagina nella sezione Documenti.
Cosa serve
Non vengono riportate informazioni.
Cosa si ottiene
La gestione dei veicoli fuori uso abbandonati.
Tempi e scadenze
Le verifiche ambientali sono eseguite entro una settimana dall’inoltro della segnalazione.
I relativi atti sono redatti entro venti giorni dal ricevimento della segnalazione, salvo che non si rendano necessari ulteriori adempimenti e verifiche d’ufficio.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
- Decreto LGS 152/2006 (Codice Ambiente)
- Decreto LGS. 24 giugno 2003, n° 209
- Decreto ministeriale 460/1999.
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026, 15:33