Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati al deposito del testamento biologico o biotestamento.
Descrizione
Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento che disciplina il consenso informato e le diposizioni anticipate di trattamento - D.A.T. - comunemente definite testamento biologico o biotestamento.
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari che intende o non intende ricevere, nonché il consenso o rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche, o a singoli trattamenti sanitari.
Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere può redigere una D.A.T. e può farlo mediante un atto pubblico notarile, una scrittura privata autenticata o con scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficio di Stato civile del comune di residenza.
Non vi sono costi in quanto per legge l’atto non sconta nessun tipo di imposta, né tassa o diritto.
Le D.A.T. possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento; nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con la D.A.T. o con un atto successivo, la persona può indicare una persona di fiducia che ne fa le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.
Il Comune ha istituito il registro nel quale viene annotata la consegna della D.A.T. da parte del disponente; al momento della consegna viene rilasciata ricevuta.
Per la consegna occorre presentarsi personalmente con documento d’identità in corso di validità presso l’Ufficio di Stato civile durante l’orario d’ufficio: è consigliabile contattare preventivamente l’ufficio per concordare un appuntamento.
Come fare
È obbligatorio presentarsi personalmente allo sportello munito di documento d’identità in corso di validità.
Cosa serve
Nessun costo.
Le DAT possono essere revocate o modificate dal disponente in qualsiasi momento con le modalità già previste per la redazione.
Cosa si ottiene
La registrazione della consegna della DAT.
Tempi e scadenze
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Legge 22 dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Link utili
Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026, 12:59